Nel corso della riunione sul Piano Casa del 3 aprile 2024, è stato annunciato il piano salva-casa, una sanatoria/condono per regolarizzare gli abusi minori ormai consolidati negli anni, che bloccano la circolazione e la ristrutturazione degli immobili, ingolfando allo stesso tempo gli uffici comunali.
Il piano “salva-casa” è stato prefigurato come un provvedimento di “pace edilizia” che intende offrire l’opportunità a milioni di cittadini di risolvere “piccole difformità o irregolarità strutturali” che, secondo uno studio del Consiglio nazionale degli ingegneri, interessano quasi l’80% del patrimonio immobiliare italiano.
In attesa di una riforma più strutturata del Testo unico edilizia, il pacchetto potrebbe confluire nelle prossime settimane in un decreto legge e prevedere tre livelli crescenti di irregolarità:
- Difformità di natura formale
Sono gli errori di rappresentazione nel progetto (corretti al momento dell’esecuzione in cantiere) che creano un disallineamento tra il progetto assentito, le mappe catastali e la realtà degli immobili». Prima del 1977 (anno della legge Bucalossi) non esisteva la possibilità di effettuare varianti in corso d’opera, quindi queste modifiche, anche se rientravano in varianti definite “leggere” o non essenziali, non venivano corrette e oggi creano le difformità. - Difformità interne
Riguarda le modifiche (diventate difformità) fatte in fase di realizzazione degli immobili quando (prima del 1977) per il progetto di un edificio non si presentavano le planimetrie di tutto, ma bastava un “piano tipo”, oppure le modifiche interne intervenute nei decenni (e non sempre dichiarate). - Difformità non sanabili per effetto del regime della doppia conformità
Si tratta delle difformità che potevano essere sanate al momento della realizzazione dell’intervento ma che adesso non sono più regolarizzabili per effetto del meccanismo della doppia conformità.
Il Testo unico edilizia prevede al momento che possono essere sanati solo gli elementi conformi alle regole del momento di realizzazione degli elementi e del momento di richiesta della sanatoria.
Il piano “salva-casa” potrebbe superare la doppia conformità facendo salva solo la regolarità urbanistica. Alcuni lavori particolari possono essere regolarizzati per effetto del sistema delle tolleranze e gli sportelli unici potranno subordinare il rilascio della sanatoria a lavori necessari ad assicurare la conformità dell’immobile alle norme in vigore.
Per saperne di più leggi l’approfondimento sul Piano salva-casa
Condono edilizio 2024: le proposte degli ingegneri
Riportiamo per ulteriore chiarezza il punto di vista del CNI, che è intervenuto nel dibattito sul piano “salva-casa” con un proprio comunicato stampa.
Secondo gli ingegneri, la priorità è la semplificazione delle norme con particolare attenzione alla classificazione delle difformità lievi, che non pregiudicano la sicurezza degli edifici e l’interesse collettivo ma che molto spesso si rivelano, nel quadro normativo attuale talvolta contraddittorio, difficili da superare facendo sì che le unità immobiliari non siano assoggettabili né a compravendita né a locazione.
La questione posta riguarda la sanabilità di lievi difformità su fabbricati regolarmente assentiti, collaudati e resi agibili che presentavano già dalla origine, piccole variazioni dimensionali rispetto a quanto assentito o che in epoca successiva sono stato oggetto di interventi che, senza sostanzialmente intaccare la volumetria assentita, hanno determinato modifiche distributive negli alloggi o variazioni prospettiche (spostamento di bucature, chiusure di balconi o verande, etc.) senza comunque far venir meno le condizioni di sicurezza nell’utilizzo.
Tre le proposte di “semplificazione” lanciate dal CNI:
- la sanabilità “rapida” di alcune modifiche strutturalientro definiti limiti volumetrici, fatte salve sempre le condizioni di sicurezza dell’edificio;
- la legittimità degli immobili costruito prima del 1° settembre 1967 con difformità, rispetto al progetto originale, relative alla planimetria o alla distribuzione interna degli spazi o a lievi modifiche della sagoma;
- il superamento della cosiddetta doppia conformità nelle sanatorie, classificando come sanabili le opere eseguite senza titolo autorizzativo se conformi alla disciplina edilizia e urbanistica in vigore all’epoca di realizzazione dell’opera stessa e se dal punto di vista strutturale sottoposte a verifiche e collaudo da parte di professionista abilitato.